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02 Feb 2026 (20)

1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

3) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente a dicembre 2026
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative

Chi: Soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative
Cosa: Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative
Modalità: Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali
Codice tributo: 711T - Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi

5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Chi: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Cosa: Versamento del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: TVRI - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente a dicembre 2026
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Modalità: PagoPA

7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2026
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione

10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Chi: Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale
Cosa: Presentazione della "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it

11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario

Chi: Possessori di reddito dominicale e agrario
Cosa: Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2025
Modalità: Utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la "dichiarazione variazioni della coltura" (c.d. modello 26) al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, previo appuntamento da prenotarsi on-line

12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico
Codice tributo: TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Chi: Contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Cosa: Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'interessato che intende esercitare l'opposizione dovrà comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza
Modalità: L'opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità: 1) inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800909696 da fisso, 06.97617689 da cellulare, +39 06.45470468 dall'estero); consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è pubblicato il modello "Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata" anche in versione editabile . L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi

15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico
Codice tributo: TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali

Chi: Soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
Cosa: Comunicazione al MIC (Ministero della Cultura) e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2025 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025

Chi: Aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portale

20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

16 Feb 2026 (50)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2025
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 120E - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2025
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 380E - Irap

32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 4 trimestre 2025 (senza la maggiorazione del 1%)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4 trimestre

40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura)
Cosa: Versamento dell'Iva dovuta relativa al 4 trimestre 2025 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6723 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4 trimestre 6727 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4 trimestre

41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025

Chi: Contribuenti Iva trimestrali - Regimi speciali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 4 trimestre 2025 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4 trimestre

42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 601E - Versamento IVA mensile gennaio

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit� commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 4 trimestre 2025 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4 trimestre

50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Feb 2026 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

elaborazione dei dati aziendali

Il Centro

C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l. è uno dei Centri servizi contabili ed amministrativi specializzati nella elaborazione dei dati aziendali, riferiti sia alla amministrazione del personale sia alla gestione contabile, interno allo STUDIO CASSANO,  studio di dottore commercialista del Dott. Maurizio Cassano.

Grazie ad un radicale processo di rinnovamento nella struttura e nella selezione accurata del personale,  C.S.E.  ora  è un centro di eccellenza, in materia di gestione della contabilità e di elaborazione di paghe e contributi ed adempimenti amministrativi collegati, con una preziosa eredità frutto di oltre trent’anni di servizio a diverse realtà imprenditoriali italiane.

C.S.E. è il partner ideale per tutte quelle aziende piccole o grandi, che necessitano di un valido supporto per le attività riguardanti i servizi di contabilità e di elaborazione paghe e delle problematiche connesse.
Fornisce soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione in outsourcing garantendo la massima affidabilità, serietà, sicurezza e qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

Le soluzioni offerte da C.S.E. Centro Studi Economici consentono alla PMI di affrontare costi certi , competitivi e trasparenti.  

Il servizio è basato sulle più avanzate tecnologie ed è la soluzione ideale per tutte le aziende che scelgono di affidarsi ad un esperto del servizio, anziché svolgere internamente le attività amministrative.

Grazie alle più moderne tecnologie informatiche, C.S.E.  è in grado di assistere il Cliente anche in modalità remota, gestendo e scambiando i dati contabili e fiscali in tempo reale.

Utilizza da anni applicazioni che permettono al Cliente di non spostarsi fisicamente dalla propria sede e di ricevere tutta la documentazione(cedolini dipendenti, note collaboratori, mod. F24, modelli contabili, assunzioni, denunce nominative degli assicurati, nonché bilanci, schede contabili e dichiarazioni fiscali) tramite web, riducendo così i tempi di lavoro e di consegna, e soprattutto il costo finale al cliente.

Inoltre, offre anche un valido supporto alla gestione della contabilità esterna presso il cliente: i collaboratori ed il professionista sono disponibili nel presenziare presso l’azienda cliente per assistenza e consulenza contabile (scritture dipendenti, modello Intrastat, controllo e liquidazione IVA, ecc.).

Il Centro opera in stretta collaborazione con esperti legali per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del Cliente.

innovazione, espansione e crescita

Chi Siamo

La storia di C.S.E. Centro Studi Economici è connotata da elementi di innovazione, espansione e crescita per rispondere ai mutevoli bisogni della clientela e del mercato nel quale esso opera.

Sorta nel 1982, la società nel corso degli ultimi anni si è sviluppata creando una struttura articolata e divisa nelle varie aree di specializzazione con la direzione del Dottor Maurizio Cassano, che ne è il fondatore, socio ed  Amministratore Unico.

La ultratrentennale esperienza dello STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO COMMERCIALISTA consente di offrire un’assistenza completa nella risoluzione delle problematiche tributarie e societarie, sia in Italia che all’estero, garantendo al Cliente un rapporto professionale diretto, tempestivo e confidenziale.

In  C.S.E. , il personale è composto da operatori contabili ed esperti in amministrazione del personale, altamente qualificati, tutti di elevato standard sia formativo scolastico che di precedenti esperienze lavorative specifiche, i quali studiano regolarmente le nuove norme, partecipano a costanti corsi di aggiornamento e formazione, per poter rispondere alle richieste dei Clienti nella maniera più completa ed appropriata.

C.S.E. Centro Studi Economici si trova in Milano centro in una nuova e rinnovata sede legale e operativa. in vicinanza alla MM Porta Venezia.

Sono previste nuove aperture a livello nazionale ed internazionale.

Servizi

Il servizio copre tutte le necessità contabili, prevedendo le seguenti operazioni:

– rilevazione contabile fatture di acquisto e relativi pagamenti;
– fatturazione attiva, emissione effetti (Riba, Rid, Mav, ecc.) e gestione incassi;
– rilevazione del costo del lavoro, TFR e ratei del personale;
– liquidazione IVA periodica e predisposizione F24;
– riconciliazioni bancarie periodiche;
– bilancio di verifica mensile.

Inoltre, una volta all’anno:

– rilevazione contabile di costi e ricavi di competenza dell’esercizio in chiusura (ratei, risconti, fatture e note credito da ricevere);
– simulazioni dei piani di ammortamento possibili e successiva contabilizzazione delle quote di ammortamento;
– valorizzazioni di magazzino;
– contabilizzazione delle chiusure ed aperture contabili di fine esercizio;
– comunicazione IVA annuale e dati per dichiarazione IVA annuale.

Sono inoltre disponibili l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali, il deposito e registrazione degli atti, la tenuta dei libri sociali e la domiciliazione fiscale.

La gestione della contabilità avviene in outsourcing presso i nostri uffici o in modalità remota attraverso il web, ed è integrata dal servizio di consulenza fornito dallo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO, per rispondere alle specifiche esigenze in campo societario, fiscale e gestionale.

I professionisti forniscono assistenza nella predisposizione del bilancio e nella redazione della dichiarazione annuale dei redditi, IVA e sostituti di imposta.

E’ prevista anche solo l’assistenza fiscale e tributaria fornita periodicamente da un addetto C.S.E. Centro Studi Economici  presso la sede del Cliente. Per le aziende che lo richiedono, in questa area di intervento sono disponibili anche:

– la valutazione e calcolo del rating sui parametri previsti dagli accordi di Basilea 3;
– l’ impianto di contabilità industriale con analisi dei centri di costo;
– l’ analisi finanziaria dei bilanci.

Il Centro utilizza da anni applicazioni che permettono al Cliente di non spostarsi fisicamente dalla propria sede e di ricevere tutta la documentazione (cedolini dipendenti, note collaboratori, mod. F24, modelli contabili, assunzioni, denunce nominative degli assicurati) tramite e-mail (posta elettronica), riducendo così i tempi di lavoro e di consegna, nonché i costi.

In via semplificativa, ma non esaustiva, vengono elaborati mensilmente:

– cedolino mensile;
– cedolino riepilogativo scomposto per qualifica e cedolino riepilogativo generale;
– mod. F24;
– tabulato netti corrisposti;
– tabulato riepilogo contabile per contabilità scomposto per qualifica;
– cedolino convenzionale;
– emens (compreso trasmissione telematica);

Annualmente:

– autoliquidazioni INAIL;
– tabulato TFR annuale;
– mod. 770 dipendenti e collaboratori
– calcolo imposta sostitutiva tfr
– modelli CUD annuali.

Inoltre, eventuali:

– calcolo e stampa cedolino liquidazione;
– tabulati costi (per contabilità costi) mensile ed annuale;
– tabulato a fondo di previdenza complementare;
– pratica assegni familiari;
– assunzioni;
– calcolo malattie;
– calcoli maternità;
– pratica infortuni;

Eventuale previdenza integrativa:

– iscrizione dell’azienda all’ente di previdenza integrativa;
– iscrizione del lavoratore all’ente di previdenza ( se non a carico del lavoratore);
– redazione del prospetto mensile/trimestrale con invio telematico al Fondo.

Gli accessi presso gli Enti vengono effettuati da personale qualificato C.S.E. Centro Studi Economici .

C.S.E.  fornisce consulenza strategica, effettua la verifica e il reperimento delle migliori condizioni finanziarie sul mercato e dei servizi e prodotti finanziari più attuali e maggiormente consoni ad ogni specifica esigenza, attraverso il continuo contatto con istituti finanziari di rilievo convenzionati.

Valuta gli investimenti e la struttura finanziaria dell’azienda, proponendo le possibili soluzioni per il raggiungimento del riequilibrio finanziario.

Assiste l’azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:

– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.

Il Centro offre consulenza ed assistenza per la costituzione di nuove società:  scelta del miglior tipo di forma societaria, analisi dei riflessi fiscali in capo all’impresa e ai singoli soci.

Si occupa dell’impostazione dei libri fiscali e delle scritture contabili obbligatorie e della apertura delle varie posizioni fiscali e amministrative.

Alla luce delle nuove disposizioni riguardanti il nuovo regime dei contribuenti minimi, suggerisce le modalità più vantaggiose per il mantenimento fiscale dell’attività.

In particolare, C.S.E. Centro Studi Economici fornisce:

– consulenza sulla fattibilità del progetto;
– individuazione della forma giuridica più adatta alla nuova impresa;
– assistenza notarile;
– rapporti con la P.A. per l’inoltro di pratiche inerenti all’impresa;
– gestione degli adempimenti per: SUAP, CCIAA, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, etc;
– rapporti con Istituti Bancari in convenzione;
– credito agevolato alle imprese.

l'importanza di restare aggiornati

rassegna fiscali

Scattano i dazi di Trump al 10% L’Ue: ‘Meglio intesa che guerra’

25 Febbraio 2026 | Corriere della Sera - Francesca Basso - Pag. 12

Ieri è entrato in vigore il nuovo dazio ‘universale’ del 10% deciso dal presidente americano Donald Trump. La nuova tariffa punta a sostituire i dazi indiscriminati finora in vigore e annullati dalla Corte Suprema americana. Intanto il commissario europeo al Trude Sefcovic spinge il Parlamento europeo a ratificare l’accordo con gli Usa chiuso a luglio. Serve, però, chiarezza da parte americana. Il nuovo approccio di Trump va nella direzione di aumentare i dazi su alcune esportazioni dell’Ue oltre il limite massimo del 15% concordato con Washington la scorsa estate. Ma non sarebbe l’unica infrazione all’intesa. Anche le tariffe al 50% sui prodotti contenenti alluminio e acciaio non lo rispetterebbero. L’auspicio è che si possa trovare un accordo prima possibile. Sefcovic è stato rassicurato dai suoi omologhi a stelle e strisce che l’accordo con la Ue resterà. A Bruxelles si sollevano dubbi sulla validità dell’intesa dopo la sentenza della Corte Suprema americana.

Tariffe, ricorsi e scadenze: il grande pasticcio delle barriere

25 Febbraio 2026 | Corriere della Sera - Valentina Iorio - Pag. 13

I nuovi dazi globali annunciati da Trump sono in vigore da ieri. Arrivano dopo la sentenza della Corte Suprema americana. Ma a pesare, tanto, sulle imprese è l’incertezza. La durata limitata delle nuove tariffe e il timore che possano ancora salire frenano acquisti e investimenti. Preoccupano anche le voci sull’impegno a mantenere i vecchi dazi ma attraverso nuove vie giuridiche. Pesano pure le minacce su chi viola impegni non mantenuti. La mancata ratifica dell’accordo di Tumberry da parte del Parlamento Ue potrebbe indispettire Washington. Per questo gli imprenditori esortano la Commissione ad andare avanti con l’intesa.

Partecipazioni , doppia mossa per la tassazione ridotta

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 2

Il decreto correttivo in arrivo dovrebbe contenere un doppio intervento sulle partecipazioni ovvero sulle nuove condizioni previste dalla legge di Bilancio (partecipazione non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) e per mantenere il prelievo favorevole dell’1,2% sulle plusvalenze. Si prevedono interventi normativi nel decreto correttivo e un pacchetto di interpretazioni ufficiali. Le nuove regole valgono per le partecipazioni acquisite dal 2026, salvaguardando quelle detenute al 31 dicembre 2025. Il nodo principale riguarda se considerare la quota detenuta o quella venduta per applicare il regime Pex; si privilegia l’intero pacchetto. L’incertezza rischia di bloccare compravendite e strategie di investimento, soprattutto nelle PMI. Allo studio chiarimenti e interventi correttivi per evitare distorsioni del mercato. 

Dopo il Testo unico la delega fiscale cerca lo sprint

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste, Giovanni Parente - Pag. 2

Dopo il via libera preliminare al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi nel cantiere della delega fiscale trova posto anche la riforma dell’accertamento. L’obiettivo del Testo unico sull’accertamento è disciplinare in modo organico le disposizioni relative ai controlli, che finora hanno trovato casa in contenitori differenziati a seconda del tipo di imposte. L’ambizione è ottenere un reale effetto di semplificazione per tutti gli addetti ai lavori del mondo tributario. Ma la delega fiscale contiene anche due tasselli centrali: la riforma dei tributi locali e quella del gioco fisico in concessione. Su quest’ultima siamo alle battute finali:oltre a riscrivere le regole del gioco retail per dare certezza agli operatori e garantire maggiori tutele ai giocatori, il decreto potrebbe garantire all’Erario incassi freschi con le gare per le nuove concessioni delle scommesse. Sui tributi locali l’idea sarebbe quella di presentare un nuovo decreto legislativo che estenda la strategia della compliance ai tributi locali. 

Acquisti di crediti di imposta, prelievo al 26% sulla differenza tra valore nominale e costo

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 2

Nel corso di Telefisco 2026 il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo aveva aperto alla possibilità di tassare come reddito diverso la differenza di costo d’acquisto e valore nominale. Nel nuovo decreto fiscale atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana dovrebbe trovare posto la misura sui crediti d’imposta acquistati dai professionisti che prevede la tassazione separata al 26% della differenza tra valore nominale e costo sostenuto per comprarli. Diversi gli aspetti da mettere a punto. Da un lato c’è la questione che i costi si imputano per cassa nell’anno in cui sono sostenuti. Mentre il valore del credito va imputato per singola rata di utilizzo. Dall’altro, va considerato che un intervento simile non andrebbe a toccare solo i redditi di lavoro autonomo ma la generalità dei contribuenti persone fisiche, con la necessità quindi di prevedere un meccanismo destinare a un’applicazione su più larga scala.

Incrementi e conguagli in busta paga di aprile per 4 milioni di lavoratori

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Cristina Bartelli, Matteo Prioschi - Pag. 3

Dopo i chiarimenti della circolare n. 2/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate, le aziende provvederanno ad applicare gli aumenti dei rinnovi contrattuali con la tassazione light del 5%. E lo faranno a partire dal mese di maggio. Difficilmente ciò potrà avvenire già da marzo. Secondo i dati Istat i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro percepiti nel 2024 sono stati 17 e hanno coinvolto circa 4 milioni di addetti, mentre nel 2025 sono stati 19 per 2,2 milioni di persone. A questi si aggiungono metalmeccanici e gomma plastica che non sono stati inclusi nei dati Istat in quanto, a fine 2025, erano in attesa di ratifica definitiva. A pesare c’è anche il tema di come sarà riportata in busta paga la nuova indicazione; con buona probabilità si troverà uno specifico rigo con i conguagli e gli incrementi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Aumenti, flat tax a maglie larghe’ – pag. 30)

Pex, per le vendite frazionate serve un correttivo temporale

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 32

La manovra 2026 ha introdotto due requisiti speculari per usufruire della detassazione parziale di dividendi e plusvalenze Pex: percentuale minima del 5% o valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. La norma sulle plusvalenze ha duplicato quando già previsto per i dividendi ma mentre per questi ultimi il reddito conseguito è sempre riferito all’intera partecipazione posseduta al momento dell’incasso, per le plusvalenze ciò non è sempre vero, potendosi avere plusvalenze che derivano da cessioni frazionate di quote prelevate da un pacchetto più ampio. Una situazione simile si pone per i capital gain delle persone fisiche che fino al 2018 scontavano l’imposta sostitutiva con percentuali fino al 20%, mentre concorrevano a formare il reddito se si supera tale soglia. Assoholding, con la circolare 1/2026, sostiene che per le vendite frazionate serve un correttivo alla norma che introduca un arco temporale di misurazione cumulativa delle cessioni come previsto per i capital gain. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Tavolo di lavoro Mef sulla Pex’ – pag. 33)

Le società conservano gli obblighi di trasparenza

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 33

Non compare nel testo definitivo del decreto legge n 19/2026 la disposizione che contiene l’auspicata semplificazione sugli obblighi di trasparenza delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi ricevuti dalle PA di importo totale superiore a 10 mila euro annui. Ad oggi non è noto se la misura potrà essere ‘ripescata’. Nel frattempo il codice Incentivi è intervenuto sul tema, senza però apportare significative modifiche agli obblighi già in vigore. La bozza di decreto Pnrr prevedeva la cancellazione della misura che dispone precisi obblighi di ‘trasparenza’ delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio precedente. La norma abrogatrice dell’obbligo per le imprese non è più presente nel decreto Pnrr, dove invece si rinviene l’ennesima proroga al 31 dicembre 2027 del termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.

L’affitto di azienda non fa decadere dal concordato

25 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianluca Dan, Gian Paolo Ranocchi - Pag. 34

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 46/2026, chiarisce che l’affitto di azienda non è causa di cessazione del concordato preventivo biennale. La questione affrontata riguarda una società che aveva aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e che ha preso in affitto nel corso del 2025 un’azienda di proprietà di un’altra società. L’istante chiede se l’affitto di azienda possa rientrare in una causa di blocco o di decadenza del Cpb. Le Entrate rispondono che la lettera b-ter) dell’art. 21 Dlgs n. 13/2024 individua le operazioni che possono modificare la capacità reddituale del contribuente e che, quindi, possono portare a una causa di cessazione del Cpb. Il riferimento è alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di ramo. Solo in questi casi viene meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico della società.

Fisco, la Ue vuole darci un taglio

25 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 32

La Commissione europea ha aperto una consultazione sul cantiere dell’Omnibus fiscale per intervenire su 5 direttive della tassazione societaria, con l’obiettivo di eliminare sovrapposizioni normative e aggiornare regole considerate frammentate o superate. Nel mirino la revisione delle regole sulle Controlled foreign companies per coordinarle con la Global minimum tax, la ricalibrazione della Interest limitation rule, il riallineamento delle direttive su fusioni, interessi, royalties e rapporti madre-figlia, la semplificazione delle procedure di accesso ai benefici fiscali previsti dalle direttive e interventi mirati sulla direttiva relativa alla risoluzione delle controversie fiscali. Questo è il perimetro dell’Omnibus fiscale sul quale Bruxelles ha avviato una consultazione, aperta fino al 16 maggio 2026. 

Superbonus, manleva accorta

25 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 34

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1118 dello scorso 3 febbraio, si è pronunciato su una questione spinosa che investe tutti i bonus edilizi ovvero l’allocazione del rischio fiscale nei rapporti interni tra condominio e general contractor. In tema di superbonus e sconto in fattura (art. 121 decreto Rilancio) è inammissibile la domanda di manleva proposta dal committente per eventuali pretese fiscali, ove non sia allegato e dimostrato un attuale recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, difettando una concreta e attuale lesione della sfera patrimoniale. Il caso trae origine dall’interruzione dei lavori di manutenzione straordinaria affidati con il meccanismo dello sconto in fattura. Il condominio, temendo contestazioni delle Entrate, aveva chiesto di essere manlevato ‘da qualsivoglia responsabilità di natura tributaria e fiscale in relazione a pretese da parte del Fisco’. Per i giudici la domanda è inammissibile. 

novità fiscali

Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore

25 Febbraio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore e istruzioni operative agli Uffici affinché sia garantita l’uniformità di azione. 

Le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate dalla circolare con specifico riferimento:

  • alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini Ires delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore;
  • alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore;
  • ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di Volontariato.

L’esame di questi aspetti è preceduto da una sintetica esposizione della struttura del CTS, in merito:

  • agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore;
  • alle finalità non lucrative;
  • al Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS;
  • alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS;
  • alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio.

La legge 6 giugno 2016 n. 106 ha delegato il Governo a riformare il complesso del Terzo settore. Da questa legge è nato il Codice del Terzo settore, ovvero il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che ha riordinato la disciplina degli enti non profit.

Il Codice del Terzo settore contiene la disciplina organica degli enti del Terzo settore, prevedendo misure di natura extra-fiscale relative ai predetti enti e norme di carattere tributario destinate a regolamentare il regime fiscale degli ETS.  

Il Codice in parola è suddiviso in Titoli, ognuno dedicato a uno specifico ambito di disciplina I principali riguardano gli aspetti generali di disciplina delle attività degli enti, la disciplina del Registro unico nazionale del Terzo settore, dei rapporti con gli enti pubblici, delle promozioni e del sostegno degli enti del Terzo settore, la disciplina del regime fiscale degli enti del terzo settore e quella in tema di controlli sugli ETS.

Per l’acquisizione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore uno dei presupposti fondamentali dispone il divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione. Il patrimonio degli ETS deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV ,APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali. Non possono acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono iscriversi al RUNTS le amministrazioni pubbliche, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le associazioni datoriali. 

Le disposizioni del Codice del Terzo settore non trovano applicazione nei confronti degli enti esclusi dalla qualifica di ente del Terzo settore e nei confronti di quelli che non fanno richiesta di iscrizione nel Runts. Con l’introduzione nel sistema fiscale della categoria degli ETS, non viene meno la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali stabilita ai fini della soggettività passiva Ires, ma vengono introdotti per gli ETS nuovi criteri applicativi ai fini della riconduzione nell’una o nell’altra qualifica. 

Per gli enti che acquisiscono la qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo si determina sulla base dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali, a differenza di quanto avviene per le società e per gli ETS commerciali, il cui reddito complessivo imponibile è formato da un’unica categoria reddituale, il reddito d’impresa.  

La commercialità o meno delle attività svolte dagli ETS è determinata in base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Ai sensi dell’articolo 55 del Tuir si intende per esercizio di imprese commerciali l’esercizio per professione abituale delle attività commerciali di cui all’art. 2196 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.. 

 

Criteri di non commercialità delle attività degli enti 

 

Il Codice del Terzo settore ha previsto una specifica disposizione che disciplina la non commercialità ai fini Ires delle attività di interesse generale svolte dagli ETS diversi dalle imprese sociali. Il principio base dispone che le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, esercitate senza scopo di lucro, si considerano di natura non commerciale ai fini Ires quando sono svolte gratuitamente o quando il versamento dei corrispettivi non superi i costi effettivi.

Dunque, affinché un’attività di interesse generale possa considerarsi non commerciale l’importo spettante all’ente, formato dal corrispettivo dovuto dall’utente e dagli eventuali contributi pubblici, non deve superare i costi effettivi sostenuti dall’ente stesso. Ci riferiamo ai costi afferenti alla specifica attività. Non rientrano nel calcolo gli eventuali importi di partecipazione della spesa previsti per la copertura del servizio universale tra i quali rientrano i ticket sanitari e le quote di compartecipazione sociosanitaria poste a carico dell’utente dalle normative regionali e comunali. 

Ai fini dell’applicazione del criterio di non commercialità è previsto un margine di tolleranza. L’attività resta non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi.  Sul punto il documento di prassi amministrativa fornisce esempi applicativi con i quali illustra che gli enti con proventi inferiori a 300 mila euro possono valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte. 

La circolare, inoltre, chiarisce che quando un ente svolge più attività di interesse generale tra loro omogenee, il test di non commercialità può essere effettuato in modo unitario. Se, invece, le attività sono disomogenee, il test deve essere condotto separatamente per ciascuna. Un altro chiarimento concerne i contributi erogati dagli enti pubblici. Il documento precisa che solo i contributi corrispettivi partecipano al test di non commercialità; che tutti i contributi pubblici sono non imponibili ai fini delle imposte dirette solo se l’ente è fiscalmente non commerciale e che i contributi corrispettivi rientrano tra i ricavi commerciali, mentre i contributi a fondo perduto sono considerati proventi non commerciali. 

 

Qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore

 

In merito alla qualificazione agli effetti fiscali degli ETS il Codice stabilisce che si considerano non commerciali gli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso Codice per le attività di interesse generale. Inoltre, assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora, nello stesso periodo d’imposta, i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma d’impresa superano le entrate derivanti da attività non commerciali, fatta eccezione delle sponsorizzazioni svolte nel rispetto delle norme. 

In sostanza, ai fini fiscali, si considerano commerciali gli ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità ai fini Ires previsti per le attività di interesse generale. 

Viene stabilito che gli ETS assumono la qualifica fiscale di enti commerciali, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, qualora i proventi delle attività di interesse generale e non rientranti nelle previsioni di non commercialità ai fini Ires, nonché i proventi commerciali delle attività ‘diverse’, svolte in forma di impresa, superano nel medesimo periodo d’imposta le entrate derivanti da attività non commerciali. 

 

Regimi forfetari degli enti del Terzo settore

 

Il Codice del Terzo settore ha introdotto due regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito ai quali gli enti del Terzo settore possono aderire per opzione dal 2026. 

La disposizione riprende il regime forfetario previsto dall’art. 145 del Tuir per gli enti non commerciali in generale, precisando che possono adottarlo anche gli enti che si trovano in contabilità ordinaria, avendo superato i limiti di legge. 

L’articolo 86 del CTS introduce un regime forfetario riservato alle Associazioni di Promozione sociale e alle Organizzazioni di Volontariato ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Per accedere al regime agevolativo in parola l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85 mila euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. 

Per verificare il rispetto del tetto degli 85 mila euro vanno considerati solo i ricavi commerciali rilevanti ai fini delle imposte dirette. Non concorrono al plafond i componenti straordinari del reddito d’impresa. Il 2026 costituisce il primo anno di applicazione del regime a cui possono accedere anche le Odv e le Aps qualificate come enti commerciali. 

Gli enti che optano per il regime forfettario sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi e dall’obbligo di emissione delle fatture e, qualora emettano la fattura elettronica questa deve riportare il codice natura N2.2.

 

Disposizioni in materia di Iva contenute nel Codice del Terzo settore

 

Per gli enti iscritti al Runts il Codice ha introdotto una nuova disciplina fiscale che riguarda principalmente le imposte sui  redditi. L’articolo 79 ha introdotto, in particolare, un nuovo principio di non commercialità riservato alle attività di interesse generale e riguardante esclusivamente le imposte sui redditi. 

Ai fini dell’assoggettamento all’Iva delle attività svolte dagli ETS occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dal decreto IVA. Sul punto il Codice non apporta modifiche ai presupposti generali ma introduce un regime forfetario specifico per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS). Inoltre, sono stati estesi agli ETS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, alcune disposizioni di esenzione contenute nell’art. 10 del decreto Iva, già previste per le Onlus.

Più specificatamente, a partire dal 2026 l’esenzione dall’Iva per le prestazioni che in precedenza erano applicabili alle Onlus si estendono agli ETS, a esclusione delle imprese sociali costituite nella forma di cui al libro V, titolo V, del Codice civile. 

 

Abrogazione della disciplina in favore delle Onlus e soppressione dell’anagrafe delle Onlus

 

A partire dal 1°gennaio 2026 il Codice dispone l’abrogazione della disciplina di favore delle Onlus e la soppressione della relativa anagrafe. 

Ciò significa che le vecchie disposizioni continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2025, per le Onlus con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, mentre, per quelle con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, le vetuste misure potranno essere fruite fino alla fine del relativo periodo.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è data alle Onlus la possibilità di accedere al regime fiscale di favore degli ETS nel rispetto delle condizioni richieste dal CTS. 

Gli enti che al 31 dicembre 2025 risultano ancora iscritti all’Anagrafe delle Onlus e che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare istanza entro il 31 marzo 2026 all’ufficio del Runts territorialmente competente. Il termine indicato vale anche per le Onlus con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS dall’inizio del periodo d’imposta, senza soluzione di continuità con la qualifica di Onlus. 

Considerato che l’accoglimento della domanda di iscrizione al Runts produce effetti retroattivi, purché la stessa sia presentata entro il 31 marzo 2026, la circolare ritiene che le ex Onlus possano applicare, sin dal 1°gennaio 2026 il regime di esenzione Iva previsto dal Dpr n. 633/1972.

In caso di diniego della richiesta di iscrizione nel Runts l’ente dovrà procedere alla rettifica delle fatture già emesse, applicando il regime fiscale ordinario. 

L’iscrizione al Runts entro il prossimo 31 marzo, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente e, pertanto, tali enti non devono devolvere il proprio patrimonio. 

Nell’ipotesi in cui, invece, una Onlus non presenti domanda entro il 31 marzo 2026 di iscrizione nel Runts, la stessa ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe. Ciò in quanto con la cessazione dell’Anagrafe delle Onlus dal 1°gennaio 2026, viene meno la qualifica di Onlus e ciò equivale ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente.

Occorre precisare che nell’ipotesi in cui una ex Onlus non si iscriva nei termini indicati al Runts ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si sciolga e continui ad operare, la stessa è tenuta a devolvere il patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus. In tal caso viene fatto salvo il patrimonio acquisito prima dell’acquisizione della qualifica di Onlus. 

Non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio, in caso di perdita della qualifica di Onlus, i Trust e gli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus che non possano assumere la qualifica di ETS. Ciò a patto che, successivamente alla soppressione dell’Anagrafe delle Onlus, i propri statuti prevedano espressamente lo svolgimento, senza finalità di lucro e con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale e che i propri beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. 

 

Impresa sociale

 

L’impresa sociale è disciplinata dal decreto legislativo n. 112/2017. Ad essa si applicano le disposizioni del Codice e del Codice civile se compatibili. 

Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Runts e l’acquisizione della qualifica di ETS.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative ecc) che svolgono in via principale e in modo stabile un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto. 

A differenza di quanto previsto per la generalità degli ETS, agli enti che conseguono la qualifica di impresa sociale nella forma di società di capitali è consentito di distribuire utili  ma in forma limitata. 

Le imprese sociali devono destinare gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti durante l’esercizio sociale allo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del proprio patrimonio. Inoltre, hanno l’obbligo di non distribuire utili ed avanzi di gestione a fondatori, soci, associati, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto. 

In deroga a tale obbligo è ammesso solo il rimborso al socio del capitale versato. 

L’impresa sociale può, inoltre, destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite:

  1. se costituita nella forma di società di capitali, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
  2. a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. 

Le imprese sociali mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e per loro trova applicazione la presunzione di commercialità di cui all’art. 81 del Tuir.

Le imprese sociali possono fruire di misure fiscali agevolate ai fini Ires a patto che gli utili e gli avanzi di gestione siano assegnati a riserve legalmente vincolate al perseguimento di attività di interesse generale. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva o ad apposite riserve indivisibili destinate allo svolgimento dell’attività statutaria. 

Non concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del Tuir (c.d. effetto ‘imposte su imposte’).

Sono, inoltre, deducibili dall’Ires dell’impresa sociale erogante, i versamenti pari al 3% degli utili netti annuali destinati ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, previa autorizzazione della Commissione europea.

Le agevolazioni disposte dal Codice Impresa Sociale (CIS) hanno la finalità di evitare l’effetto ‘imposte su imposte’ che verrebbe a determinarsi in presenza di un carico fiscale superiore al 24%.

La variazione in diminuzione non deve essere operata:

  • sulla quota di Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale;
  • sulla costituzione di riserve divisibili;
  • aumento gratuito del capitale sociale.

Operazione di MLBO - Trattamento ai fini Iva dei costi di transazione

25 Febbraio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità dell’Iva addebitata in rivalsa sui costi di transazione sostenuti da una società veicolo (SPV) nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out). 

Secondo l’Agenzia, nel contesto delle operazioni di MLBO l’Iva pagata sui costi di transazione può essere detratta dalla società veicolo. Ciò in quanto i costi sostenuti dalla SPV non rappresentano spese di una holding passiva ma investimenti prodromici e preparatori per l’avvio dell’attività economica che sarà effettuata dopo la fusione. 

In sostanza, la SPV non costituisce un soggetto estraneo al ciclo produttivo, ma una componente essenziale dell’operazione. 

L’Amministrazione finanziaria preliminarmente chiarisce che l’articolo 19 del decreto Iva consente la detrazione solo a chi riveste la qualifica di soggetto passivo e impiega i beni e i servizi acquistati con l’addebito Iva ai fini dell’effettuazione di operazioni attive soggette all’imposta. Sono escluse, tuttavia, le holding che esercitano quale attività la sola detenzione di partecipazioni. Il decreto Iva esclude che esercitino attività commerciali i soggetti la cui attività consiste nel mero possesso di attività finanziarie non strumentale ad altre attività esercitate dall’operatore economico. 

Tale approccio è stato ritenuto applicabile anche alle holding che svolgono il ruolo di società veicolo nell’ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, senza svolgere ulteriori attività di indirizzo, coordinamento nella gestione delle società partecipate. 

Sul punto la giurisprudenza europea nel tempo ha modificato l’orientamento. La Corte di Giustizia Ue ha sostenuto che il principio di neutralità dell’Iva esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’avvio di una attività economica imponibile siano considerate già esse stesse espressive di attività economiche che attribuiscono il diritto alla detrazione. 

Questo principio si integra perfettamente nella struttura del MLBO. La società veicolo non nasce per detenere partecipazioni, ma per acquisire la società target tramite indebitamento e fondersi con essa. La partecipazione costituisce solo un passaggio transitorio, che porta alla fusione. Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione hanno descritto correttamente questo ruolo: la SPV è uno strumento operativo, nato per raccogliere le risorse necessarie all’acquisizione e per consentire, attraverso la fusione, la prosecuzione dell’attività della target. Le spese sostenute non sono quindi costi di una holding passiva, ma, come detto, investimenti ‘prodromici’ e ‘preparatori’ dell’attività economica che sarà esercitata dopo la fusione. 

In definitiva, i costi sostenuti dalla SPV sono dunque preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività della target. Risulta quindi soddisfatto il nesso richiesto dall’articolo 19 tra costi sostenuti e operazioni imponibili future. La SPV, proprio perché sostiene costi orientati alla realizzazione dell’attività economica che seguirà alla fusione, assume la qualifica di soggetto passivo Iva. 

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

25 Febbraio 2026 |

Con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi all’Inps, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

A seguito delle richieste dell’Inps l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire le causali contributo per consentire il versamento dei suddetti contributi da destinare ad alcuni Enti Bilaterali.

Lo scorso 7 gennaio l’Inps ha chiesto l’istituzione di nuove causali contributo per il versamento dei contributi in parola da destinare ad altri Enti Bilaterali convenzionati con l’Inps.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 4 febbraio 2026, ha istituito le seguenti causali contributo:

  • ‘ECON’ denominata ‘Ente Bilaterale Confederale (EBICON)’;
  • ‘EPOP’ denominata ‘Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS)’;
  • ‘ESE6’ denominata ‘Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.)’.

Le suddette causali contributo saranno operative a decorrere dal 9 marzo 2026. 

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